REDDITO DI LIBERTA'

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26/11/2021

REDDITO Dl LIBERTA’:

AIUTI ECONOMICI PER LE DONNE VITTIME Dl VIOLENZA

 

Il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito

dal Governo con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, prevede l'erogazione di

contributi economici da parte dell'INPS alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia.

Il sostegno, chiamato "Reddito di Libertà", consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un'unica soluzione per massimo dodici mesi.

Possono richiederlo le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Ai fini del presente beneficio, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l'art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251)

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di residenza, utilizzando il modello allegato.

Link  INPS   Circolare INPS

Modello  per domanda

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